LEGGE FINANZIARIA 2007
Notizie per la rottamazione dei veicoli.
• Cosa si può rottamare |
ARTICOLO 1.
Comma 224 |
Rottamazione degli autoveicoli classificati per il “trasporto promiscuo” (trasporto di persone e cose) immatricolati con euro 0, euro 1. E’ previsto un contributo per la rottamazione, fino ad un massimo di 80 euro. |
ARTICOLO 1.
Comma 225 |
Se la rottamazione del veicolo per il “trasporto promiscuo” euro 0 o euro 1 avviene senza sostituzione con altro veicolo e l’intestatario del veicolo rottamato non ha altri veicoli intestati, oltre al contributo di 80 euro è previsto il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del Comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. |
ARTICOLO 1.
Comma 226 |
Incentivi alla sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati (euro 0 o euro 1), con altri nuovi euro 4 od euro 5 che emettono non oltre 140 grammi al chilometro di anidride carbonica (CO2):
- contributo all’acquisto di 800 €;
- esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità;
- esenzione dal pagamento delle tasse automobilistico per tre annualità se il veicolo nuovo ha cilindrata inferiore a 1400 cc.
nota bene
Le disposizionii del comma 126 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008. |
ARTICOLO 1.
Comma 227 |
Rinnovo parco autocarri circolanti (euro 0 od euro 1) con veicoli nuovi
“ a minor impatto ambientale “ :
- contributo di € 2000 per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t., immatricolato euro 4 o euro 5.
nota bene
Le dichiarazioni del comma 127 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente al decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008. |
ARTICOLO 1.
Comma 228 |
Acquisto autovetture ed autocarri fino a 3,5 t., nuovi ed omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva o doppia, con gas metano o GPL, ovvero elettrica o a idrogeno:
- contributo all’acquisto di € 1500
- ulteriore contributo di € 5oo se le emissioni di CO2 (anidride carbonica) sono inferiori a 120 grammi/chilometro
- le agevolazioni previste dal comma 228 sono cumulabili con quelle dei commi 226 e 227
nota bene
Le disposizioni del comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore ed acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2010. |
ARTICOLO 1.
Comma 236 |
Acquisto di motociclo nuovo di categoria “euro 3” con contestuale sostituzione e demolizione di un motociclo “euro 0” :
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per 5 annualità;
- costo di rottamazione, nel limite massimo e di €80 per ogni motociclo, è a carico dello stato.
nota bene
Le disposizioni del comma 236 hanno validità per i motocicli nuovi acquistati dal primo dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008. |
•• Come si rottama |
Per ulteriori dettagli sulla procedura da eseguire per la rottamazione, è utile leggere attentamente le disposizioni di cui ai commi 229, 230, 231, 232, 233, 234 e 235 della legge finanziaria 2007 (pagine 49 e 50 Gazzetta Ufficiale S.O. n. 299 del 27.12.2006) |
••• Nuove norme in materia di tasse automobilistiche |
Nuova tabella delle “Tasse automobilistiche” art. 1, comma 321 delle legge Finanziaria 2007 |
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Tipo del veicolo
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Valore annuo del kW espresso in euro |
Valore annuo del CV espresso in euro 1CV = 0,736 kW |
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per
pagamenti frazionati |
Per
pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: |
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Euro 0 Fino a 100 kW o 136 CV |
3,00 |
3,09 |
2,21 |
2,27 |
Euro 0 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo |
4,50 |
4,59 |
3,31 |
3,78 |
Euro 1 Fino a 100 kW o 136 CV |
2,90 |
2,99 |
2,13 |
2,20 |
Euro 1 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo |
4,35 |
4,48 |
3,20 |
3,30 |
Euro 2 Fino a 100 kW o 136 CV |
2,80 |
2,88 |
2,06 |
2,12 |
Euro 2 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo |
4,20 |
4,33 |
3,09 |
3,19 |
Euro 3 Fino a 100 kW o 136 CV |
2,70 |
2,78 |
1,99 |
2,05 |
Euro 3 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo |
4,05 |
4,17 |
2,98 |
3,07 |
Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 kW o 136 CV |
2,58 |
2,66 |
1,90 |
1,96 |
Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo |
3,87 |
3,99 |
2,85 |
2,94 |
2) Autobus: |
2,94 |
3,03 |
2,16 |
2,23 |
3) Autoveicoli speciali: |
0,43 |
0,44 |
0,32 |
0,32 |
Norme particolari che riguardano le “tasse automobilistiche” - inserite nella legge finanziaria 2007:
commi 238, 239 e 240 : interventi per incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati euro 0 od euro 1 di impianti GPL o a metano |
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