Sicurezza trasporti

  

 Divieti di transito 2009
 Giubotto
 Classificazione EURO
 Rottamazione 2007
 D.L. 92 - 23.05.08
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LEGGE FINANZIARIA 2007

Notizie per la rottamazione dei veicoli.

• Cosa si può rottamare

ARTICOLO 1.
Comma 224

Rottamazione degli autoveicoli classificati per il “trasporto promiscuo” (trasporto di persone e cose) immatricolati con euro 0, euro 1. E’ previsto un contributo per la rottamazione, fino ad un massimo di 80 euro.

ARTICOLO 1.
Comma 225

Se la rottamazione del veicolo per il “trasporto promiscuo” euro 0 o euro 1 avviene senza sostituzione con altro veicolo e l’intestatario del veicolo rottamato non ha altri veicoli intestati, oltre al contributo di 80 euro è previsto il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del Comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità.

ARTICOLO 1.
Comma 226

Incentivi alla sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati (euro 0 o euro 1), con altri nuovi euro 4 od euro 5  che emettono non oltre 140 grammi  al chilometro di anidride carbonica (CO2):

  1. contributo all’acquisto di 800 €;
  2. esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità;
  3. esenzione dal pagamento delle tasse automobilistico per tre annualità se il veicolo nuovo ha cilindrata inferiore a 1400 cc.

nota bene
Le disposizionii del comma 126 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008.

ARTICOLO 1.
Comma 227

Rinnovo parco autocarri circolanti (euro 0 od euro 1) con  veicoli nuovi
“ a minor impatto ambientale “ :
- contributo di € 2000 per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t., immatricolato euro 4 o euro 5.
nota bene
Le dichiarazioni del comma 127 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente al decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008.

ARTICOLO 1.
Comma 228

Acquisto autovetture ed autocarri fino a 3,5 t., nuovi ed omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva o doppia, con gas metano o GPL, ovvero elettrica o a idrogeno:

  1. contributo all’acquisto di € 1500
  2. ulteriore contributo di € 5oo se le emissioni di CO2 (anidride carbonica) sono inferiori a 120 grammi/chilometro
  3. le agevolazioni previste dal comma 228 sono cumulabili con quelle dei commi 226 e 227

nota bene
Le disposizioni del comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti dal contratto stipulato dal venditore ed acquirente, a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, da immatricolare non  oltre il 31 marzo 2010.

ARTICOLO 1.
Comma 236

Acquisto di motociclo nuovo di categoria “euro 3” con contestuale sostituzione e demolizione di un motociclo “euro 0” :

  1. esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per 5 annualità;
  2. costo di rottamazione, nel limite massimo e di €80 per ogni motociclo, è a carico dello stato.

nota bene
Le disposizioni del comma 236 hanno validità per i motocicli nuovi acquistati dal primo dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e acquirente, da immatricolare non oltre il 31 marzo 2008.

•• Come si rottama

Per ulteriori dettagli sulla procedura da eseguire per la rottamazione, è utile leggere attentamente le disposizioni di cui ai commi 229, 230, 231, 232, 233, 234 e 235 della legge finanziaria 2007 (pagine 49 e 50 Gazzetta Ufficiale S.O. n. 299 del 27.12.2006)

••• Nuove norme in materia di tasse automobilistiche

Nuova tabella delle “Tasse automobilistiche” art. 1, comma 321 delle legge Finanziaria 2007

 

 


Tipo del veicolo

 

Valore annuo del kW espresso in euro

Valore annuo del CV espresso in euro 1CV = 0,736 kW

Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per
pagamenti frazionati

Per
pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per pagamenti frazionati

1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristi­che:

 

 

 

 

Euro 0 Fino a 100 kW o 136 CV

3,00

3,09

2,21

2,27

Euro 0 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,50

4,59

3,31

3,78

Euro 1 Fino a 100 kW o 136 CV

2,90

2,99

2,13

2,20

Euro 1 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,35

4,48

3,20

3,30

Euro 2 Fino a 100 kW o 136 CV

2,80

2,88

2,06

2,12

Euro 2 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,20

4,33

3,09

3,19

Euro 3 Fino a 100 kW o 136 CV

2,70

2,78

1,99

2,05

Euro 3 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo

4,05

4,17

2,98

3,07

Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 kW o 136 CV

2,58

2,66

1,90

1,96

Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo

3,87

3,99

2,85

2,94

2) Autobus:

2,94

3,03

2,16

2,23

3) Autoveicoli speciali:

0,43

0,44

0,32

0,32


Norme particolari che riguardano le “tasse automobilistiche”  - inserite nella legge finanziaria 2007:
commi 238, 239 e 240 : interventi per incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati euro 0 od euro 1 di impianti GPL o  a metano

 

  Apri, leggi e stampa il provvedimento.