Sicurezza trasporti

  

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REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

La patente di guida è revocata
dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri
1. quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
2. quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo
quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
dal Prefetto
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
• a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
• a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Avverso il provvedimento di revoca per i punti 1 è possibile presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - MOT 5 entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento
E' ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Per il punto 2 è ammesso il solo ricorso al TAR.