| Sei all'interno di: Documentazione / Revisioni / Autocarri, veicoli industriali |
REVISIONI PERIODICHE
Le revisioni sono disciplinate dall Art. 80 del codice della strada.
Dove:
Presso gli Uffici Periferici D.T.T.
Presso le Officine Autorizzate.
Quando:
::Autocarri con massa complessiva inferiore o uguale a 3500 kg;
Dopo quattro anni
dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni a partire dall'ultima revisione.
::Autocarri e rimorchi con massa complessiva superiore a 3500 kg; Autobus; Autovetture ad uso Taxi o Noleggio con Conducente; Autoambulanze;
Ogni anno.
::Cisterne per trasporto liquidi pericolosi A.D.R. (cisterne con MC 813) e cisterne per trasporto liquidi speciali e spurgo pozzi neri (cisterne con certificato integrativo);
Ogni 3 anni dalla data della prima prova.
::ADR
Ogni anno, la scadenza è indicata nel certificato.
::Certificati A.T.P.
6+3+3, dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effetuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Ai 9 anni il rinnovo viene effetuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
La scadenza è indicata nel certificato.
Attenzione: la revisione non viene effettuata con atp scaduto in quanto e parte integrante della carta di circolazione.
Per approfondimenti ATP il portale dei trasporti atp www.trasportiatp.it
documentazione:
1) Domanda redatta su modello denominato TT2100, in distribuzione presso gli Uffici D.T.T.;
2) Versamenti redatti sui conti correnti postali:
n. 9001 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri - Diritti - Roma, di € (*)
le attestazioni (se utilizzato modulo prestampato) o ricevute (se utilizzato modulo in bianco) di avvenuto pagamento devono essere incollate all'interno del modello di domanda;
Procedura:
Una volta compilata la domanda a cui si allega la documentazione di cui sopra si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo alla Revisione.
In caso di esito positivo viene rilasciata subito l'etichetta/timbro di avvenuta revisione sulla Carte di Circolazione. In caso di esito negativo occorre presentare una nuova richiesta di revisione.
(*) Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale competente. |
| |